I mutui ex INPDAP



polizza assicurazione mutuo INPDAP prima casaIl mutuo INPDAP è una particolare tipologia di finanziamento a cui possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione, sia in servizio che in pensione.

Dopo la soppressione dell'INPDAP, che dal 1° gennaio 2012 è stato incorporato nell'INPS, è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ad erogare questi mutui agli iscritti alla gestione ex INPDAP.

I mutui ex INPDAP sono disciplinati da un apposito regolamento interno, e l'attuale versione è quella entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e valida anche nel 2024. Vediamo cosa prevede in fatto di polizze di assicurazione.


Assicurazione Mutuo INPDAP: Normativa

L'articolo 16 del nuovo Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS (in vigore dal 1 gennaio 2024) contiene le disposizioni in merito alla polizza di assicurazione e prevede i seguenti sette commi, che riassumiamo i concetti più importanti.

1. Ai fini della concessione del mutuo, ivi compresa l'ipotesi della portabilità dello stesso, il mutuatario ha l'obbligo di assicurare l'immobile costituito in garanzia ipotecaria a copertura dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso, pena il rigetto della domanda di mutuo. La polizza dovrà prevedere la liquidazione del danno a favore dell'Inps limitatamente al residuo debito, a prima richiesta e senza eccezioni. La polizza assicurativa deve essere stipulata con pagamento unico anticipato del premio per tutta la durata del mutuo.

2. Il mutuatario ha l'obbligo di trasmettere alla sede Inps competente copia del contratto di assicurazione a copertura dei rischi di cui al comma 1, nei termini di cui all'art. 13, comma 5.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, esclusivamente per la finalità della costruzione in proprio, la polizza assicurativa decorre dal giorno del saldo dell'importo di mutuo concesso.

4. Il valore dell'immobile da dichiarare ai fini della copertura assicurativa è quello indicato nella perizia di cui all'art. 11.

5. Nel caso di variazione in aumento della durata del piano di ammortamento, il mutuatario ha l'obbligo di provvedere all'estensione della precedente polizza o alla sua sostituzione con altra avente una durata non inferiore a quella prevista dal nuovo piano di ammortamento, pena la risoluzione del contratto di mutuo.

6. Il mutuatario ha facoltà di stipulare contratto di assicurazione presso la stessa o altra compagnia assicurativa, a copertura di uno o più dei seguenti ulteriori rischi:
a) decesso;
b) invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia;
c) inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia;
d) perdita involontaria di impiego.
In tal caso, ove il mutuatario intenda beneficiare della possibilità di cui all'art. 5, comma 7, ha l'obbligo di trasmettere il contratto dí assicurazione nei termini di cui all'art. 13, comma 5.


Polizze Assicurative

Dopo aver visto il testo ufficiale del regolamento, riassumiamo qui di seguito i punti chiave in merito alle assicurazioni da stipulare in modo obbligatorio o facoltativo.

Polizza di Assicurazione Obbligatoria

Il mutuatario, cioè la persona che sottoscrive il mutuo (il dipendente o pensionato ex INPDAP) ha l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa sull'immobile oggetto del finanziamento, e già ipotecato.

La polizza obbligatoria è quella contro i rischi di incendio, fulmini, scoppi.

Questa copertura assicurativa deve essere sottoscritta dalla data di inizio del contratto e deve essere valida per l'intera durata del finanziamento. L'assicurazione va quindi sottoscritta con pagamento anticipato del premio e con obbligo di rinnovo fino al termine del contratto di mutuo.

Nel caso specifico in cui il mutuo venga richiesto per finanziare la costruzione in proprio della prima casa, allora la polizza assicurativa decorre dal giorno del saldo dell'importo concesso.

L'immobile deve essere assicurato per il valore riportato nella perizia estimativa effettuata dai tecnici inviati dall'INPS.

Una volta sottoscritta la polizza, il mutuatario deve trasmetterne una copia alla sede INPS di competenza.

Polizza di Assicurazione Facoltativa

Il regolamento prevede, oltre alla polizza obbligatoria, anche la possibilità di stipulare delle polizze facoltative per permettere al mutuatario di tutelarsi da altri rischi.

Si possono sottoscrivere in modo facoltativo assicurazioni contro i seguenti rischi:

  • morte
  • invalidità totale permanente a seguito di infortunio o malattia
  • inabilità temporanea totale di lavoro a seguito di infortunio o malattia
  • perdita involontaria del lavoro


Disclaimer: mutuo-inpdap.com non è in alcun modo collegato a INPDAP o INPS, ma è un sito informativo dedicato ai mutui per dipendenti e pensionati pubblici ex INPDAP.