Cointestare il mutuo ex INPDAP

L'articolo 4 del nuovo regolamento che disciplina l'erogazione dei mutui ipotecari edilizi erogati dall'INPS i dipendenti e pensionati pubblici e statali iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (in vigore dal 1/1/2024) prevede che il mutuo possa essere cointestato.



Art.4 del regolamento - Cointestazione del contratto di mutuo

1. è possibile cointestare il contratto di mutuo, nei limiti d'importo di cui al successivo articolo 5, esclusivamente in presenza di coniugi o parti unite civilmente o conviventi di fatto con contratto di convivenza registrato, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, purché gli intestatari risultino iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. I limiti massimi di erogazione di cui all'art. 5 si applicano anche qualora la concessione del mutuo sia richiesta in modo congiunto dai coniugi o dalle parti unite civilmente o dai conviventi di fatto con contratto di convivenza registrato, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, che siano entrambi iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

3. Nel caso in cui solo uno dei soggetti tra loro legati dai rapporti indicati al comma 1, sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il mutuo venga richiesto per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, lett. a) o c), l'atto di compravendita dell'immobile potrà essere intestato ad entrambi. In tal caso, il comproprietario non iscritto interviene nel contratto di mutuo come terzo datore di ipoteca.

4. Nel caso in cui solo uno dei soggetti tra loro legati dai rapporti indicati al comma 1, sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il mutuo venga richiesto per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) e d), qualora l'immobile sia intestato ad entrambi, il comproprietario non iscritto interviene nel contratto di mutuo come terzo datore di ipoteca.

5. Il mutuo può essere erogato unicamente qualora almeno il 50% della proprietà dell'immobile sia intestata al richiedente. Il mutuo non può essere concesso in caso di comproprietari diversi dal coniuge, dalla parte unita civilmente o dal convivente di fatto con contratto registrato, dell'iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

6. Nel caso di separazione giudiziale, di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, delle unioni civili e delle convivenze di fatto registrate, è consentito il subentro nella titolarità del mutuo dell'assegnatario dell'immobile in luogo dell'ex titolare del mutuo originariamente concesso. In ogni caso, il subentro è consentito solo all'assegnatario che sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 8 e 9 del presente regolamento. Il debitore originario, pertanto, è liberato solo a seguito di adesione espressa da parte dell'Istituto che verifica previamente la sussistenza dei requisiti previsti in capo al subentrante. Il debitore originario resta datore di ipoteca nel caso in cui non sia trasferita all'assegnatario dell'immobile la piena proprietà dello stesso.


Entrambi i coniugi iscritti alla gestione unitaria

mutui inpdap cointestatiIl regolamento specifica che è possibile cointestare il contratto di mutuo solamente "in presenza di coniugi entrambi iscritti alla gestione unitaria ed in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento".

Questo significa che il mutuo può essere cointestato solamente nel caso di una coppia sposata e quindi ad esempio nel caso di coppia di conviventi questa possibilità non è concessa.

Viene inoltre chiarito che i limiti massimi di importo ottenibile con il mutuo restano i medesimi anche nel caso di contestazione del contratto. L'unica differenza è che l'importo concesso viene ripartito in parti uguali tra marito e moglie.

Ricordiamo che l'importo ottenibile varia a seconda della finalità per cui viene richiesto il mutuo:

  • mutuo per acquisto o costruzione prima casa: importo massimo 300.000 euro
  • mutuo per eseguire lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o ristrutturazione della prima casa: importo massimo 40% del valore dell'immobile (come risulta da perizia estimativa) entro il limite di 150.000 euro
  • mutuo per acquisto o costruzione di un box auto o di un posto auto di pertinenza alla prima casa: cifra massima 75.000 euro
  • mutuo per finanziare la partecipazione a corsi universitari, post laurea o master in Italia e all'estero: cifra massima 100.000 euro

Solo uno coniuge iscritto alla gestione unitaria

Nel caso in cui solamente uno dei due coniugi (quindi o il marito o la moglie) sia iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il mutuo venga richiesto per finanziare l'acquisto o la costruzione della prima casa o l'acquisto o la costruzione del posto auto o del box auto, allora il coniuge non iscritto interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.

Altro caso, invece, è quello in cui solo uno dei due coniugi è iscritto alla gestione unitaria e il mutuo viene richiesto per finanziare le spese di manutenzione o ristrutturazione dell'abitazione di residenza o per la frequenz di corsi universitari, post laurea e Master in Italia o all'estero. In questo caso, se la casa è intestata a entrambi i coniugi, il coniuge non iscritto interviene nel contratto di mutuo come terzo datore di ipoteca.

Il regolamento precisa che in ogni caso l'INPS non può erogare il mutuo nel caso in cui l'immobile sia intestato esclusivamente al coniuge non iscritto alla gestione unitaria.

Modulo per la cointestazione

Il richiedente deve allegare alla domanda uno specifico modulo sottoscritto dal cointestatario o dalla cointestataria. Il modulo MV81 รจ disponibile nella sezione "Moduli" del sito ufficiale INPS. Per comodità lo riportiamo anche qui:
modulo-mv81.pdf



Disclaimer: mutuo-inpdap.com non è in alcun modo collegato a INPDAP o INPS, ma è un sito informativo dedicato ai mutui per dipendenti e pensionati pubblici ex INPDAP.